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Diritto di famiglia
Il diritto di famiglia consiste nell'insieme di norme che hanno per oggetto gli status familiari (coniuge, padre, figlio, ecc.) e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia.
Separazione
​l mezzo attraverso il quale si sospendono alcuni effetti del matrimonio. La separazione non acquista efficacia senza l'intervento del giudice. Può essere di due tipi consensuale e giudiziale.
Divorzio
Il divorzio fa cessare per sempre lo status di coniuge e una volta divorziato ci si può risposare. Il divorzio è l’unico istituto giuridico che ha effetti ex nunc, cioè che produce effetti solo a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza del Giudice che accerta non solo la cessazione della convivenza e della comunione materiale e spirituale fra i coniugi (affectio maritalis) e l’impossibilità di ricostituire l’unione familiare, ma anche l’esistenza di una delle cause di divorzio previste dall’art. 3 della legge n. 898/1970 in modo tassativo.
Successione
La successione a causa di morte è un istituto giuridico dell'ordinamento italiano che si verifica quando un patrimonio o comunque un insieme di beni e/o diritti sia rimasto privo di titolare per effetto della sua morte. Costituisce uno dei casi di successione universale.